IC LUCATELLI

RINNOVO DEL CONSIGLIO ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024

  • Ai Genitori dell’Istituto
  • Al personale docente e ATA di ruolo e supplente annuale
  •  Alla Commissione elettorale dell’Istituto
  • Agli Atti
  • Sito web

 Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024.

30/11/2021 : PROCLAMAZIONE ELETTI : proclamazione  eletti  – risultati

     

DECRETO INIZIONE ELEZIONI      – RINNOVO DEL CONSIGLIO ISTITUTO TRIENNIO 2021/24     

  •    ELENCO DELLE LISTE PRESENTATE:    ELENCO LISTE                       

N.B. : sarà  istituito  1 seggio  elettorale, presso il plesso Lucatelli e posizionato in maniera da permettere di esercitare il diritto/dovere al  voto  anche a  coloro che non sono in possesso di Certificazione Verde

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE E MODALITÀ DEL VOTO

Considerato che le votazioni si svolgeranno nei giorni di:

– DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12,00)

-LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30).

Di seguito vengono indicati adempimenti, scadenze e modalità del voto.

 

PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Si comunica che presso la segreteria sono depositati e consultabili, gli elenchi dei genitori, docenti ed ATA che hanno diritto al voto.

Si ricordano  le scadenze previste per la procedura ordinaria  per l’elezione del Consiglio:

SCADENZIARIO-ELEZIONI-CONSIGLIO-DI-ISTITUTO

 

ADEMPIMENTI

1.Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale

2.Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

  1. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
  2. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
  3. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
  4. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
  5. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
  6. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
  7. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
  8. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
  9. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
  10. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
  11. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
  12. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E’ immediatamente insediato per le operazioni preliminari
  13. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
  14. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
  15. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
  16. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

1 – CONSIGLIO D’ISTITUTO

Composizione

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da n. 8 genitori, n. 8 docenti, n.2 rappresentanti del personale A.T.A. e dal Dirigente Scolastico.

Nel Consiglio di Istituto di un istituto comprensivo deve essere assicurato almeno un seggio agli insegnanti di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione (O.M. 4 agosto 1995, n. 267). Competenze

1) Delibera l’approvazione del Programma Annuale e del Conto consuntivo.

2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di interclasse e intersezione, di classe,  su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:

  1. a) surroga dei membri decaduti o cessati; b) indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione;
  2. c) adotta il Piano triennale dell’Offerta Formativa;
  3. d) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
  4. e) verifica e modifica il programma annuale;
  5. f) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dal D.I.n.128 del 2019;
  6. g) approva la quantificazione di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione;
  7. h) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni;
  8. i) esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto.

2 – FORMAZIONE LISTE

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati

3 – PRESENTAZIONE LISTE.

Possono essere presentate più liste per le rispettive componenti. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti e precisamente fino a 16 per i docenti, fino a 16 per i genitori e fino a 4 per il personale ATA. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla stessa. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo dalle ore 9,00 del 20° giorno antecedente le elezioni (08/11/2021) alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente le elezioni (13/11/2021).

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.

Ulteriori comunicazioni saranno trasmesse .

modello presentazione liste consiglio d’istituto